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Augusta| Comune – Burocrazia. Rischio atti illegittimi e danno economico all’Ente

Augusta| Comune – Burocrazia. Rischio atti illegittimi e danno economico all’Ente
Politica
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Ma può il “periodo transitorio” durare 21  mesi? I responsabili di settore operano  ancora in regime di “prorogatio” grazie alla nomina della commissione straordinaria.

Pare che al Comune di Augusta potrebbe scoppiare l’ennesima “grana” relativa alla gestione del personale. Secondo alcune indiscrezioni, il “bubbone” riguarderebbe la macchina amministrativa che starebbe operando illegittimamente.

yap recordingAlmeno così sostengono alcuni professionisti che avrebbero impugnato (o stanno per farlo) taluni atti amministrativi emanati dai responsabili apicali dei vari settori. E la tesi potrebbe non essere affatto peregrina. Chiunque infatti si accosti alla guida di un Comune dovrebbe sapere che uno dei primi atti in assoluto che un neo sindaco dovrebbe adottare è, ad esempio, quello della nomina dei responsabili di settore, posto il vincolo fiduciario che sta alla base tra i primi cittadini eletti e i vertici dei settori di cui si compone la struttura organizzativa dell’ente. Senza andare troppo indietro con gli anni e per restare comunque all’esperienza augustana, così fece il commissario regionale Antonino La Mattina con determina n. 16 del 31 Ottobre 2012 (un mese dopo il suo insediamento avvenuto nel settembre del 2012) e così fece, analogamente,  anche la commissione straordinaria con determina n. 40 del 10 luglio 2013 (quasi 3 mesi dopo la nomina), determina ancora oggi richiamata in quasi tutti gli atti amministrativi sottoscritti dai responsabili di settore attualmente in carica.

Così invece non ha ritenuto di fare la sindaca Maria Concetta Di Pietro, nonostante siano trascorsi ormai 21 mesi dal suo trionfale insediamento. Ma se tale adempimento elementare, ma fondamentale per dare legittimità all’azione amministrativa, può comprensibilmente uscire di mente ad un Sindaco neo eletto (anche quando è una brillante ed affermata operatrice del diritto), non può, o meglio, non dovrebbe sfuggire al segretario generale di qualunque comune, che nel caso di Augusta è peraltro quell’Alberto D’Arrigo che coadiuvò gli organi straordinari che hanno retto sostanzialmente le sorti del comune megarese per circa 33 mesi e che adottarono le determinazioni commissariali sopra citate. E così accade che, in assenza di un provvedimento sindacale di nomina da cui l’apparato burocratico dovrebbe – oggi – trarre il potere di “firma” e quindi di rappresentanza esterna, in piena era grillina, i responsabili dei settori (tranne quello dell’urbanistica nominato nel febbraio 2016) continuano ad operare ed a percepire l’indennità di posizione  aggiuntiva (pari ad euro 11.000 circa l’anno)  in virtù di un atto non solo datato nel tempo ma anche emanato da altro organo.

300x250A ben vedere, l’art. 19 ter del regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Augusta titolato “Area delle Posizioni Organizzative e affidamento dei relativi incarichi”, oltre che attribuire al sindaco “l’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare la posizione organizzativa con atto motivato….” al comma 3 è sufficientemente chiaro allorquando aggancia la durata dell’incarico di posizione organizzativa alla durata del mandato del Sindaco, nel nostro caso quindi, prima della Di Pietro, al mandato della commissione straordinaria che svolgeva le funzioni di primo cittadino.

Certo, si potrebbe però obiettare che il secondo capoverso dello stesso comma 3 prevede che “nel periodo transitorio tra la cessazione del mandato sindacale e le nuove nomine, i titolari di posizione organizzativa continuano a svolgere le funzioni in regime di prorogatio.” Seppure con interpretazione estensiva, “transitorio” si poteva certamente considerare il lasso di tempo necessario per espletare e portare a compimento la prima selezione pubblica indetta dalla Sindaca nel 2015  – a pochi mesi dal suo insediamento –  per la nomina di responsabili esterni all’Ente nei settori Urbanistica, Lavori Pubblici e Finanze poi però miseramente naufragata.

Di sicuro invece non possono qualificarsi “transitori” i 18 mesi trascorsi per cercare di definire la seconda selezione pubblica bandita che doveva concludersi entro il 2016, andata anch’essa a vuoto (di cui ancora oggi non si hanno notizie circa la sua definizione) ma per l’espletamento della quale restano alla Sindaca ed al Segretario Generale comunque altri 3 anni di tempo per riprovare. Il punto dunque: ma 21 mesi possono definirsi “periodo transitorio”?  E si può agire incomprensibilmente in prorogatio per un lasso di tempo così lungo? Ed un Sindaco può astenersi per quasi 2 anni dall’adozione di un atto di sua esclusiva competenza?

Dubbi, legittimi, su cui potranno disquisire giuristi ed appassionati di diritto, ma che potranno essere sciolti in un futuro prossimo solo da organi terzi, a cominciare proprio dalla Procura della Corte dei Conti che dovrà presumibilmente attivarsi per individuare eventuali responsabilità per il danno erariale causato all’ente sia per il pagamento delle indennità di posizione organizzative sia per gli atti di gestione ordinaria, qualora riconosciuti illegittimi. E questa volta non potrebbe bastare una semplice “convalida”per sanare tutto.(w.m.)

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