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Augusta| Il Tar respinge il ricorso presentato da 8 candidati nelle liste collegate al sindaco Di Mare

Augusta| Il Tar respinge il ricorso presentato da 8 candidati nelle liste collegate al sindaco Di Mare
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Ritenendone infondati i motivi, la seconda sezione del Tar di Catania respinge il ricorso presentato da 8 candidati nelle liste collegate al candidato sindaco, eletto al turno di ballottaggio, Giuseppe Di Mare per la mancata attribuzione del premio di maggioranza all’attuale primo cittadino. Non cambia volto, dunque, l’Aula che resta con i 24 consiglieri proclamati eletti il 9 novembre 2020 dal seggio centrale.

La seconda sezione del Tribunale amministrativo di Catania respinge il ricorso presentato da 8 candidati alla carica di consigliere nelle liste collegate al sindaco Di Mare. Marco Meloni, Norma Valmarin Maria Amara, Graziella FirrincieliMaria Scivoletto, Stella Mastronuzzi, Cinzia Saraceno, Massimiliano Battaglia, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Meloni e Felice Giuffrè, chiedevano l’annullamento  dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Augusta del 9 novembre scorso,  ritenendolo “illegittimo per difetto di presupposti e  di motivazione”, nella parte in cui ha assegnato i seggi elettorali con il metodo proporzionale e non ha attribuito il premio di maggioranza (60% dei seggi  ovvero 14 seggi su 24) alle liste collegate al candidato sindaco eletto al turno di ballottaggio, Giuseppe Di Mare. La mancata attribuzione del premio di maggioranza al sindaco vincente da parte dell’ufficio elettorale è scaturita dall’apparentamento siglato per il ballottaggio con il candidato Pippo Gulino da due liste che, al primo turno, avevano sostenuto il candidato Massimo Carrubba. I ricorrenti hanno contestato la proclamazione a consiglieri di Maria Grazia Patti (Civica per Augusta), Roberto Conti (Democratici e progressisti), Margaret Amara (Attiva Mente) , Giuseppe Tedesco (Augusta Coraggiosa), rappresentati e difesi dall’avvocato Salvatore Virzì; Salvatore Errante (Augusta 2020) non costituito in giudizio; Roberta Suppo, Chiara Tringali (M5S), rappresentati e difesi dall’avvocato Carmelo Barreca; Mariangela Birritteri, Giuseppe Montalto (Nuovo patto per Augusta), rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Polizzotto, Antonietta Sartorio, Maurizio Polizzotto

Il collegio dei magistrati della sezione distaccata di Catania del Tribunale amministrativo regionale composto da Francesco Brugaletta, presidente, Agnese Anna Barone, consigliere, estensore e  Salvatore Accolla, referendario ritiene nel merito che il ricorso sia infondato. “L’impugnativa – si legge nella sentenza – ruota intorno alla questione della determinazione, all’esito del turno di ballottaggio in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, della “deroga” all’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto e, in particolare, se ai fini del superamento del “50 per cento dei voti validi” da parte delle “altre” liste si deve fare esclusivo riferimento ai risultati del primo turno (come sostenuto dai ricorrenti) ovvero si deve tenere conto dell’esito complessivo della consultazione elettorale, venendo in rilievo, nel secondo caso, gli ulteriori apparentamenti/collegamenti tra liste definiti in vista del turno di ballottaggio, ai sensi dell’art. 3, comma 6° della l.r. 35/1997. Nella fattispecie in esame viene in rilievo la prima parte della parte della norma ove a fronte della “regola” dell’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto è prevista “l’eccezione” della mancata attribuzione del citato premio di maggioranza nel caso in cui altre liste non collegate al sindaco eletto abbiano “già superato il 50 per cento dei voti validi”.

La parte ricorrente ritiene che tale percentuale vada cristallizzata all’esito del primo turno e sostiene che sul “computo dei voti per l’attribuzione del premio di maggioranza il legislatore regionale, nell’art. 6 della l.r. 6 del 2011 – “Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l’attribuzione del premio di maggioranza” – avrebbe fatto un chiaro riferimento al primo turno elettorale laddove ha previsto che “ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 4 e del comma 4- bis dell’art. 7, non sono ammesse all’assegnazione di seggi. Tale tesi non sembra condivisibile dai giudici. Di contro va osservato che i precedenti giurisprudenziali invocati dai ricorrenti a supporto della tesi difensiva non sono pertinenti alla questione in esame e, in particolare, la sentenza di questa sezione numero 31189/2016, ripetutamente citata negli scritti difensivi, trattava la diversa questione dell’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto senza che queste, al primo turno, avessero conseguito il 40% dei voti validi e, pertanto, esprimendosi circa l’applicazione dell’ultima parte dell’art. 4, comma 6° (Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi”) risulta sostanzialmente estraneo alla vicenda in esame”. Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso per la seconda sezione del Tar di Catania ma non solo. In conclusione, infatti, i giudici respingono il ricorso ritenendolo infondato e dispongono la compensazione delle spese tra le parti costituite.

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