Il Prefetto di Siracusa Chiara Armenia ha trasmesso ai sindaci la Circolare per la convocazione dei Comizi elettorali per il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.
Con D.P.R. del 13 gennaio 2026, è stato indetto il referendum popolare confermativo e sono stati convocati i relativi comizi elettorali per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
Ricordiamo che per la validità del referendum costituzionale, a differenza di quello abrogativo, non è prevista alcuna soglia di partecipanti al voto.
Il testo del referendum è il seguente:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2015?”.
Con una nota indirizzata ai sindaci, il Prefetto ha poi ha ricordato il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ed informazione che riguardino, anche in via indiretta, le tematiche connesse al quesito referendario.
“Infatti, il comma 1, dell’art. 9 della legge 28/2000 dispone che: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Tale norma è posta a garanzia del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione sancito d’art. 97 della Costituzione.
Il requisito di “impersonalità” vieta all’Amministrazione di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività propagandistica.
Il requisito di “indispensabilità” persegue lo scopo di consentire solo l’attività di comunicazione strettamente necessaria e indifferibile (nel caso in cui, per esempio, gli effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale).
Pertanto, solo la presenza contemporanea dei requisiti di “impersonalità” e “indispensabilità” rende legittima la comunicazione istituzionale durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale.
Appare, inoltre, utile ricordare che l’AGCOM sottolinea che “[…) i soggetti titolari di cariche pubbliche, pur essendo ricompresi tra i soggetti destinatari del divieto di comunicazione istituzionale, possono, al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, [ .. ] svolgere attività di comunicazione politica, ma solo se detta attività non sia in alcun modo riconducibile (attraverso riferimenti, mezzi o risorse utilizzate) all’ente che rappresentano”.
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