Danno erariale quantificato in oltre 373.000 euro per aver esercitato – dopo aver optato per il regime “intramoenia” all’ospedale da cui dipendeva – prestazioni “extramoenia” non autorizzate, senza mai impegnarsi nello smaltimento delle liste di attesa della struttura pubblica che, nel frattempo, continuavano ad allungarsi.
È questa la contestazione contenuta in un atto di citazione in giudizio emesso all’esito degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza di Catania su delega della Procura regionale della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Palermo, nei confronti di un medico chirurgo estetico che opera nelle province di Catania e di Messina.
Gli approfondimenti investigativi condotti dal I Gruppo di Catania hanno consentito all’organo di giustizia contabile di acquisire elementi a sostegno del fatto che, nel corso del 2021, il medico in questione, seppur legato all’Azienda sanitaria con percezione dell’annessa “indennità di esclusività”, avrebbe esercitato attività libero professionale non autorizzata in alcuni studi medici privati nelle province di Catania e Messina, nonché per una società di lavoro interinale, anche in giorni e orari in cui figurava in servizio all’ospedale di appartenenza.
Il professionista avrebbe erogato le proprie prestazioni anche in una clinica privata nel messinese, interponendo altri medici con la funzione di “prestanome” all’interno delle cartelle.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla disamina della documentazione extra contabile acquisita nello studio del medico, che ha consentito la ricostruzione dei compensi percepiti “in nero” a fronte delle prestazioni rese per trattamenti di chirurgia estetica.
La quantificazione dei corrispettivi così percepiti è stata resa complessa dalla necessità di “decodificare” – anche grazie alle informazioni acquisite dalle Fiamme gialle etnee dagli oltre 130 pazienti – le sigle “alfanumeriche” riportate nell’agenda personale dove il professionista aveva sistematicamente annotato nel tempo i compensi effettivamente indebitamente incassati “in forma privata” per le prestazioni mediche.
L’atto di citazione è stato notificato, in quanto ritenuti responsabili in solido del danno erariale, anche nei confronti del primario del reparto ospedaliero, il quale non avrebbe vigilato sull’effettiva presenza del medico al nosocomio nei turni/orari di servizio previsti, nonché nei confronti della clinica privata in cui il professionista avrebbe operato e di altro medico che si sarebbe prestato a figurare, in luogo del collega, sui documenti sanitari e fiscali prodotti dalla citata struttura sanitaria.
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