Il Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso della società Renteco contro il decreto con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione ha espresso “giudizio di compatibilità ambientale non favorevole”, relativamente al progetto di una discarica in Contrada Petraro a Villasmundo, nel Comune di Melilli.
Il decreto ha recepito il Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica della Regione, che aveva espresso “parere non favorevole riguardo alla compatibilità ambientale” dell’opera.
Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, della capacità di 80.000 mc.
La discarica avrebbe dovuto sorgere a ridosso del centro abitato di Contrada Mongina, a circa 3 km a Sud-Est dalla frazione di Villasmundo del comune di Melilli, riutilizzando un invaso già realizzato dalla ditta SMA.RI..
L’invaso era stato autorizzato con decreto assessoriale del 1998, poi modificato in variante nel 1999, relativamente a una discarica per rifiuti speciali di Cat. 2B mai messa in esercito, all’interno di una vecchia cava dimessa ed in parte utilizzata a discarica di rifiuti speciali inerti Cat. 2°.
L’area interessata è di 12.891 mq, di cui 7.350 sono relativi all’invaso di discarica e la superficie rimanente è destinata ai servizi e alle strade e piazzali.
Il Comune di Melilli aveva espresso parere negativo in considerazione della distanza dal centro abitato, non conforme a quanto prevede il Piano gestionale della Regione Siciliana, che, a seconda della potenziale emissione di odori o della pericolosità dei materiali trattati, fissa la distanza dai centri abitati, nel limite inderogabile di 500 metri per le discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili, e di 3.000 metri nel caso di discariche di rifiuti non pericolosi putrescibili.
Al centro del ricorso della società Renteco srl due punti principali, oltre ad una serie di censure di carattere procedimentale.
Il primo riguarda la definizione centro abitato, in particolare se Contrada Mongina può definirsi Centro abitato o debba piuttosto qualificarsi debba essere qualificata come “case sparse”, come si sosteneva nel ricorso.
Il secondo l’applicabilità della norma in materia di distanza dal centro abitato, dal momento che la discarica era già stata autorizzata.
In merito al primo punto il Tar ha chiarito che la frazione di Mongina possiede i requisiti, dal momento che la presenza di un “raggruppamento continuo composto da 48 edifici”, supera ampiamente la soglia minima stabilita dal Codice della Strada che definisce il centro abitato come un “insieme di edifici […] costituito da non meno di venticinque fabbricati”.
Pertanto, considerato che la distanza tra la recinzione dell’impianto della discarica in progetto e il perimetro del centro abitato è di 317 metri, per il Tar, “la violazione della distanza minima di 500 metri dal centro abitato di Mongina costituisce, pertanto, un vizio assorbente e sufficiente a determinare la reiezione del ricorso”.
Il Giudice amministrativo ha ritenuto infondato anche il secondo motivo alla base del ricorso, secondo cui l’impianto sarebbe ‘esistente’ e quindi non soggetto ai vincoli per i nuovi impianti.
“Come emerge dagli atti, la nozione di ‘impianto esistente’ presuppone, quantomeno, che esso sia stato autorizzato e realizzato, anche se non in esercizio.
Nel caso di specie, il progetto di Renteco, pur insistendo su un’area già oggetto di una precedente autorizzazione poi decaduta e mai attuata, costituisce a tutti gli effetti un ‘nuovo impianto’, come tale soggetto integralmente alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza”.
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