L’assessorato regionale al Territorio e ambiente ha dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare “Scialai” di Isola delle Correnti, rilasciata nel 2013 alla Greco costruzioni & servizi srl.
E che riguardava l’occupazione di 1000 mq di suolo demaniale marittimo, dei quali 902,6 mq scoperti e 97,40 mq coperti, per realizzare uno stabilimento balneare con annessi servizi bar e ristorazione in legno rimovibile, a carattere stagionale, nell’arco temporale compreso tra maggio e settembre.
Alla base della decisione vi sarebbero una serie di gravi violazioni che la Regione avrebbe riscontrato, dal “cattivo uso” della concessione, all’“ inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti”.
Nel provvedimento si fa riferimento al sequestro preventivo dello stabilimento disposto dal Gip del Tribunale di Siracusa, confermato dal Tribunale del Riesame e dalla Cassazione e al decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura davanti al Tribunale di Siracusa nei confronti del legale rappresentante.
A quest’ultimo viene contestata la violazione dell’art. 181 del d.lgs. 42/2004 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) perché “in totale assenza dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza di Siracusa, realizzava uno stabilimento balneare caratterizzato da una struttura in legno con all’interno un grande bancone, servizi igienici allacciati ad una fossa imhoff interrata con relativi vassoi assorbenti, una grande tettoia-veranda nella parte antistante alla struttura principale, con ai lati le postazioni di ombrelloni e sdraio per i clienti, su un’area sottoposta a tutela paesaggistica con il massimo livello di tutela 3, piano paesaggistico locale 19, contesto 19, dove non è consentito realizzare chioschi, lidi balneari e banchine”.
Per la Regione, inoltre, sarebbero stati effettuati lavori in difformità alla concessione, ci sarebbe un’abusiva occupazione di superficie demaniale e non avrebbe più validità l’autorizzazione paesaggistica del 2012, rilasciata con la condizione “che non venga realizzata la fossa imhoff con il relativo vassoio assorbente”;
non dimenticando che l’area in cui ricade lo stabilimento balneare è inclusa nel nuovo vigente Piano paesaggistico della Provincia di Siracusa (Ambiti 14-17), approvato nel 2017 che non ammette espressamente la realizzazione di “chioschi, lidi balneari e banchine”.
Anche a voler ipotizzare la validità dell’autorizzazione paesaggistica, la stessa, secondo il decreto “è venuta meno” in quanto la società avrebbe dovuto lasciare immutato il progetto mentre risulterebbero da sopralluoghi del Comune una serie di opere abusive: “lavori di scavo senza titolo per la modifica dell’impianto fognario autorizzato, con variazione della morfologia delle aree, con la realizzazione di un impianto di scarico delle acque fognarie difforme a quanto approvato ed autorizzato dai vari enti, lavori di scavo e movimento terra senza autorizzazione in area di massima tutela ambientale e paesaggistica”
Da parte sua la società ha presentato delle osservazioni difensive.
Ha sostenuto, tra l’altro, che “l’autorizzazione paesaggistica 5665 ha validità cinque anni, sino al 3/4/2017, poi prorogata ope legis al 31/12/2020 per effetto delle disposizioni di cui all’art. 42 della legge regionale 3/2016 che ha agganciato, in modo espresso e automatico, la validità degli atti presupposti e prodromici alle concessioni demaniali alla validità e all’efficacia delle stesse.
Una previsione che ha determinato l’allineamento dell’efficacia e della validità di tutti i predetti titoli, fra i quali le autorizzazioni paesaggistiche” e che con circolare dell’ assessorato è “inequivocabilmente chiarito che per le strutture stagionali, una volta che l’opera è stata assentita e realizzata non vi è spazio per una successiva valutazione di compatibilità paesaggistica. L’autorizzazione paesaggistica 5665/2012 ha conservato la sua piena efficacia, grazie alla durata di validità della concessione 36/2013” .
Nel decreto il dirigente generale dispone che siano a carico del concessionario, lo sgombero e la messa in pristino delle aree occupate e la loro riconsegna alla Regione Siciliana entro 60 giorni dalla notifica del decreto firmato il 23 aprile. Ove l’area sia sottoposta a sequestro dell’autorità giudiziaria, occorre preventivamente concordare con questa ogni intervento a riguardo.
Decorso infruttuosamente detto termine, si procederà alla formale emissione di ingiunzione di sgombero dell’area.
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