Con una sentenza pubblicata oggi, la quinta sezione del Tar di Catania ha respinto il ricorso dell’ex sindaco Rosario Lo Faro e dalle consigliere Agata Magnano e Maria Culici, che chiedevano l’annullamento della delibera e degli atti conseguenti della seduta del 16 marzo, nel corso della quale è stata votata la sfiducia al sindaco.
Alla base del ricorso c’era la legittimità della convocazione e della successiva conduzione della seduta da parte del vice presidente del Consiglio, essendo vacante la poltrona di presidente dopo le dimissioni del consigliere Alessandro Vinci, dopo la bocciatura di una prima mozione di sfiducia, nella seduta del 18 febbraio.
Nel ricorso si sosteneva che la competenza del vice presidente a trattare questioni di particolare rilievo politico-istituzionale non fosse ricompresa tra le facoltà riconosciute alla carica di vice presidente secondi il quadro normativo, in considerazione della natura vicaria che la connota, precisando inoltre che in caso di dimissioni e/o decadenza del presidente del consiglio comunale avrebbe dovuto correttamente procedersi con una nuova nomina da parte del consiglio comunale.
Si opponevano numerosi consiglieri comunali.
Il Tribunale amministrativo regionale, con una sentenza articolata che fa riferimento alla normativa nazionale ma anche al regolamento del Consiglio comunale, ha ritenuto il ricorso inammissibile e, comunque, infondato.
Questo l’argomento centrale della sentenza:
“Il vice presidente del consiglio comunale, dunque, è chiamato a sostituire il presidente – in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo o negli altri casi previsti dal regolamento – senza che possano essere individuati ambiti materiali ovvero oggetti preclusi alle funzioni ovvero non ricompresi nella competenza del vice presidente.
Ne discende l’infondatezza della tesi volta a distinguere – in base all’importanza o alla ‘sensibilità degli interessi coinvolti’ – gli argomenti all’ordine del giorno o le deliberazioni consiliari da assumere al fine di farne discendere una sorta di ‘incompetenza’ del vice presidente nella relativa trattazione o, più in generale, nell’esercizio delle prerogative correlate al ruolo di sostituto’.
In secondo luogo, come sopra anticipato, il vice presidente del consiglio comunale è chiamato a sostituire il presidente in caso di ‘assenza’ o ‘impedimento’ del presidente ovvero negli altri casi previsti dalla disciplina regolamentare (citt. artt. 12 dello statuto e 31 del regolamento).
Nella presente fattispecie il concetto di ‘assenza’ – a giudizio del Collegio – non può che ricomprendere anche la ‘vacanza’ del presidente del consiglio comunale posto che, diversamente opinando, in caso di – come avvenuto nel caso di specie – dimissioni del presidente del consiglio comunale paradossalmente non potrebbe operare il meccanismo della sostituzione in questione.”
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